Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La